Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema E’ costituita l’Associazione di volontariato di Protezione civile e Promozione Sociale denominata “ Attiva Stromboli”, con sede a Stromboli nel Comune di  Lipari L’emblema dell’Associazione è costituito da “profilo stilizzato dell’isola di Stromboli” L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea dei soci. Art. 2 – Principi fondamentali
  1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e SMI;
  2. L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale;
  3. L’attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art. 3 – Finalità L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela; A tali fini l’Associazione assume il compito di:
  1. costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
  2. fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare;
  3. fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
  4. fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
  5. promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente;
  6. impostare la propria organizzazione sull’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
  7. impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui all’articolo 1 del presente statuto;
  8. utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
  9. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
  10. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  11. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  12. operare, anche attraverso l’esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
  13. organizzare forme di progettazione, partecipazione e di intervento nel settore della protezione civile, protezione e tutela dei beni culturali e archeologici, sociale, sanitario, ambientale, in quello dell’handicap;
  14. assumere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici al fine del miglioramento delle condizioni di vita;
  15. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.
Art. 4 – Attività Per il raggiungimento degli scopi essa svolge quale attività principale il servizio di Protezione Civile ed, esemplificativamente, può svolgere anche le seguenti attività:
  1. collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
  2. gestire servizi di trasporto e assistenza sanitari ad ammalati e feriti anche con l’utilizzo di mezzi soccorso;
  3. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
  4. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
  5. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
  6. organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di protezione e tutela dell’ambiente e dei beni culturali e archeologici;
  7. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  8. realizzare campagne di informazione, attività integrative nelle scuole, attività di studio e formazione, formazione professionale, corsi di livello regionale, nazionale, relazioni internazionali, anche attraverso appositi corsi di preparazione e conoscenza delle attività inerenti la protezione civile, inoltre l’associazione potrà svolgere attività di pianificazione nel campo della protezione civile, per conto di Enti Pubblici e/o Privati;
  9. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  10. organizzare e gestire iniziative di studio, formazione e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  11. attuare iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche a fini sociali.
  12. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
  13. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento delle strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole, industrializzate, di coste ed ambiente marino;
  14. svolgere marginalmente attività commerciali e produttive;
  15. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati.
  16. progettare, gestire o coordinare iniziative, servizi e attività nel settore della protezione civile, secondo le indicazioni della Legge 266/91 (Legge quadro sul Volontariato) e della Legge 225/92 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e delle Leggi e Normative di riferimento, anche successive.
Art. 5 – Gratuità
  1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale, volontario e gratuito dei propri soci;
  2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalla Legge, esclusivamente al fine di assicurare il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti
  1. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari purché residenti in Italia, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell’Associazione e che si impegnino a rispettarne statuto e regolamenti;
  2. Sono soci contribuenti coloro che aderiscono all’Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’assemblea;
  3. Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 16 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; I minori di età possono essere ammessi quali soci con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita l’attività parentale ;
  4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – Diritti I soci hanno diritto di:
  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
  2. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
  3. chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  4. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
  5. essere informati sull’attività associativa.
Art. 8 – Doveri I doveri dei soci sono:
  1.  rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
  2. essere in regola con la quota associativa;
  3. non compiere atti incompatibili con gli interessi e l’immagine della Associazione;
  4. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 9 – Incompatibilità Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale. Art .10 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde:
  1. per morosità, qualora non venga corrisposta la quota associativa nella misura e nei termini annualmente fissati dall’Assemblea;
  2. per decadenza, secondo quanto previsto al precedente art. 9;
  3. per esclusione, comminata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dall’art. 8, lettera c);
  4. per dimissioni, a seguito di recesso comunicato per iscritto all’Associazione.
  • Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive;
  • Contro i provvedimenti di cui lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • I provvedimenti di cui lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art.11 – Esercizio finanziario ed entrate
  1. L’esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    1. dalle quote degli aderenti;
    2. da contributi di privati, anche a seguito di atti di liberalità inter vivos e mortis causa;
    3. da rimborsi derivanti da convenzioni;
    4. da contributi di organismi internazionali;
    5. da rimborsi derivanti da attività statutarie;
    6. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
    7. dalle entrate derivanti da attività marginali commerciali e produttive.
  3. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.12 – Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  1. da beni mobili ed immobili;
  2. da titoli pubblici e privati;

Titolo IV – Organi

Art.13 – Organi Sono organi dell’ Associazione:
  1. l’assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. la Giunta esecutiva;
  4. il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
  5. il Collegio dei revisori;
  6. il Collegio dei probiviri.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e preventivamente stabiliti dall’Associazione. Art.14 – Assemblea
  1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione;
  2. Le deliberazioni dell’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
Art. 15 – Convocazione
  1. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale;
  2. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione;
  3. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.
Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione
  1. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza;
  2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
  3. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all’art. 21, punto a richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 17 – Costituzione
  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
  2. L’assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
  3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 18 – Adempimenti
  1. In apertura dei propri lavori, l’assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione o, occorrendo, dal Vicepresidente più anziano d’età, elegge un segretario, nominando almeno due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda;
  2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario.
Art. 19 – Validità delle deliberazioni
  1. L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguardi singole persone;
  2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo;
  3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte;
  4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età;
  5. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Art. 20 – Intervento e rappresentanza
  1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega;
  2. Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali;
  3. E’ facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art.21 – Competenze L’ assemblea ordinaria:
  1. approva il bilancio consuntivo o rendiconto chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;
  2. approva la relazione del Consiglio direttivo;
  3. determina l’importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
  4. approva le linee programmatiche della Associazione;
  5. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
  6. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
  7. elegge il Consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all’Associazione;
  8. elegge il Collegio dei revisori;
  9. elegge il Collegio dei probiviri;
  10. delibera sull’istituzione di sezioni;
  11. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
L’assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modifiche dello Statuto sociale;
  2. sulla variazione della sede legale di cui art.1;
  3. sullo scioglimento dell’Associazione;
  4. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’art. 34.
Art.22 – Consiglio direttivo
  1. Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, nei limiti deliberati dall’Assemblea.
  2. Dura in carica tre ed i suoi membri sono rieleggibili per massimo di 2 mandati;
  3. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, almeno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere, può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione;
  4. Il Consiglio può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all’Ordine dei medici, scegliendolo anche fra i non soci, nella sola ipotesi in cui, fra i consiglieri eletti dall’Assemblea non vi sia socio che sia in possesso di tale requisito;
  5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione;
  6. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno;
  7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione;
  8. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
  9. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
Art.23 – Costituzione e voto
  1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti;
  2. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone;
  3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte;
  4. Il direttore sanitario, anche se non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo con diritto di voto, e ha facoltà di proposta e di intervento;
  5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.
Art. 24 – Competenze
  1. Il Consiglio direttivo:
  2. predispone le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
  3. esegue i deliberati dell’assemblea;
  4. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
  5. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
  6. delibera l’annessione di nuovi soci. L’esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l’assemblea elettiva;
  7. adotta i provvedimenti di cui all’art. 10;
  8. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti consentiti dal presente Statuto;
  9. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
Art. 25 – Giunta esecutiva
  1. Il Consiglio direttivo, può costituire una giunta esecutiva, indicativamente composta da Presidente e Vicepresidente/i del Consiglio stesso, segretario, tesoriere, direttore sanitario e direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo;
  2. Le modalità di funzionamento della giunta esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione;
  3. Il numero dei componenti la giunta esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.
Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
  1. Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri;
  2. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza maggioranza contemporanea dei componenti;
  3. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
  4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede entro i successivi 30 alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 27 – Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;
  1. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’Associazione;
  2. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al/i Vicepresidente/i o ad altro componente del Consiglio stesso.
Art. 28 – Collegio dei revisori
  1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo e i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci e devono rispondere alle norme del D.lgs. 460/97, sono rieleggibili;
  2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea il Collegio dei revisori elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;
  3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 29 – Competenze
  1. Il Collegio dei revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione;
  2. Verifica altresì il bilancio consuntivo o rendiconto, predisposto dal Consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
Art. 30 – Collegio dei probiviri
  1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti fra i soci, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili;
  2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’assemblea, elegge al proprio interno il Presidente;
  3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
Art. 31 – Competenze
  1. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10;
  2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’Associazione, tra i soci e fra i soci e l’Associazione, e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti;
  3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.

 Titolo V – Norme finali

 Art. 32 – Sezioni Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. Art. 33 – Regolamenti
  1. Il regolamento generale, approvato dall’assemblea, in sede ordinaria, ai sensi dell’art. 21, lettera e):
  2. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
  3. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
  4. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’Associazione;
  5. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
  6. In relazione agli specifici settori di intervento dell’Associazione, l’assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
Art. 34 – Scioglimento dell’Associazione In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, ed indipendentemente dalla propria forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alla legge 11.8.91 n.266 e S.M.I.. Art. 35 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.