Associazione di Promozione Sociale

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale Attiva Stromboli, con sede a Stromboli nel Comune di Lipari. L’emblema è costituito dal “profilo stilizzato dell’isola di Stromboli”. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 2 – Denominazione Associazione di Promozione Sociale o dell’acronimo “APS”

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, la denominazione e lo statuto sono conformi per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La denominazione pertanto risulterà “Attiva Stromboli Associazione di Promozione Sociale o APS”

Art. 3 – Scopi e Finalità

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale; costituisce momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire al miglioramento della qualità di vita ed allo sviluppo della collettività;

L’Associazione promuove e organizza la diffusione della cultura ambientale e scientifica.

L’Associazione opera nei seguenti settori:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

Art. 4 – Attività

  1. organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il raggiungimento degli scopi e finalità associative.

  2. progettazione, partecipazione e intervento nel settore della tutela dei beni ambientali, culturali e archeologici;

  3. iniziative dirette alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici al fine del miglioramento delle condizioni di vita;

  4. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

  5. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento delle strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate, di coste ed ambiente marino;

  6. svolgere marginalmente attività commerciali e produttive;

  7. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati.

  8. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

  9. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

  10. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalla Legge, esclusivamente al fine di assicurare il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

  2. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari purché residenti in Italia, senza distinzioni di genere, di etnia, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell’Associazione e che si impegnino a rispettarne statuto e regolamenti;

  3. Sono soci contribuenti coloro che aderiscono all’Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’assemblea;

  4. Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 16 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; I minori di età possono essere ammessi quali soci con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita l’attività parentale ;

  5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30( trenta) giorni dalla comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e Doveri

I soci hanno diritto di:

  • partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

  • essere informati di tutte le attività ed iniziative e di parteciparvi;

  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;

  • eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;

  • chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

  • formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

  • L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa,

  • I doveri dei soci sono:

  • rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;

  • essere in regola con la quota associativa;

  • non compiere atti incompatibili con gli interessi e l’immagine della Associazione;

  • impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per morosità, qualora non venga corrisposta la quota associativa nella misura e nei termini annualmente fissati dall’Assemblea;

  • per decadenza, secondo quanto previsto al precedente art. 9;

  • per esclusione, comminata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dall’art. 8, lettera c);

  • per dimissioni, a seguito di recesso comunicato per iscritto all’Associazione.

  • Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive;

  • Contro i provvedimenti di cui lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

  • I provvedimenti di cui lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 11 Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Titolo IV – Organi

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell’ Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • Presidente e Vice

  • l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  • l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

  • Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e preventivamente stabiliti dall’Associazione.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni dell’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione

  1. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale;

  2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;

  3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione;

  4. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.

  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine dell’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza;

L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all’art. 21. a richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Costituzione

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

L’assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza ( 50%+1) dei soci aventi diritto al voto;

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l’assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione o, occorrendo, dal Vicepresidente più anziano d’età, elegge un segretario, nominando almeno due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda;

Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

  • L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguardi singole persone;

  • Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo;

  • Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte;

  • Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età;

  • Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega;

Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali;

E’ facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 – Competenze dell’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo o rendiconto chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;

  • approva la relazione del Consiglio direttivo;

  • determina l’importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

  • approva le linee programmatiche della Associazione;

  • approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

  • approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;

  • elegge il Consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all’Associazione;

  • elegge l’organo di controllo;

  • elegge l’organo di revisione;

  • delibera sull’istituzione di sezioni;

  • delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 22 – L’assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello Statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale di cui art.1;

c. sullo scioglimento dell’Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’art. 34.

Art. 23 – Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente, nei limiti deliberati dall’Assemblea.

  • Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili;

  • Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, almeno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere, può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività;

  • Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione;

  • Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno;

  • Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione;

  • L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;

  • Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 – Costituzione e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti;

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone;

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte;

Art. 25 – Competenze

1. Il Consiglio direttivo:

  1. predispone le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;

  2. esegue i deliberati dell’assemblea;

  3. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;

  4. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

  5. delibera l’annessione di nuovi soci. L’esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l’assemblea elettiva;

  6. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti consentiti dal presente Statuto;

  7. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

  • Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e il neo eletto resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri;

  • Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza maggioranza contemporanea dei componenti;

  • La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;

  • Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede entro i successivi 30 alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27 – Presidente

  • Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;

  • Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’Associazione;

  • Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al/i Vicepresidente/i o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 28 – L’organo di controllo

  1. qualora nominato composto da tre membri, eletto in assemblea dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio direttivo e i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci e almeno uno deve rispondere alle norme all’art. 2397 comma2 del Codice Civile, sono rieleggibili;

  2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea si elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento;

  3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

  5. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 29 – Competenze

È compito dell’organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

  3. esercitare il controllo contabile;

  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

  6. partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 – L’organo di revisione

Qualora nominato è formato da 3 (tre) membri eletti dall’assemblea non necessariamente tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 31 – Responsabilità

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V – Libri Sociali

Art. 32 – Libri e Registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture anche in formato digitale:

li libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI – Entrate e patrimonio

Art. 33 – destinazione del patrimonio e assenza scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.34 – risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote associative;

  2. contributi pubblici e privati;

  3. donazioni e lasciti testamentari;

  4. rendite patrimoniali;

  5. attività di raccolta fondi;

  6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

  7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.35 – Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione e reso disponibile online negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VI – Norme finali

Art. 36 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 37 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il codice de Terzo Settore o quanto stabiliscono le leggi in materia.

Lo statuto dell’Associazione “ Attiva Stromboli” è composto di 9 pagine e 37 articoli.

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